DDL MILLEPROROGHE: NOVITA' PER REGIME DEI MINIMI E PER LA GESTIONE SEPARATA INPS


Approvato definitivamente il DDL n.1779 (c.d. MILLEPROROGHE).

Come indicato dal Senato delle Repubblica, il DDL è composto di 15 articoli e dispone proroghe di termini nelle seguenti materie: pubbliche amministrazioni, giustizia amministrativa, sviluppo economico, competenze del Ministero degli interni, beni culturali, istruzione, sanità, infrastrutture e trasporti, ambiente, economia e finanze, interventi emergenziali, regime fiscale per energie da fonti rinnovabili, federazioni sportive nazionali, contratti di affidamento di servizi.

Tra i principali interventi in materia fiscale:

 - art. 10, comma 8-bis: (Adempimenti IVA per i contribuenti) Il comma 8-bis, aggiunto in sede parlamentare, posticipa di un anno, e quindi al momento della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il 2016, le semplificazioni in materia di detta imposta previste dall’articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e relative all’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

- art.10, comma 12-quinquies: (Ampliamento delle possibilità di rateazione di debiti tributari) La disposizione in commento consente ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, articolato fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano di rateazione è riconosciuta su richiesta dell'interessato, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

 - art.10, comma 12-octies: (Incentivi fiscali per il rientro di lavoratori in Italia) Il comma 12-octies, introdotto in sede di esame parlamentare del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e finalizzati al rientro dei lavoratori in Italia. Per essi i redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in misura pari al 20% per le lavoratrici ed al 30% per i lavoratori.

 - art.10, comma 12-undecies: (Deroga alla legge 190/2011 per la proroga di benefici fiscali a favore di imprenditorialità giovanile- REGIME DEI MINIMI) Il comma 12-undecies, introdotto durante l’esame parlamentare, proroga per tutto l’anno 2015 le disposizioni in materia di regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché il regime dei minimi previgente all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); quest’ultima legge ha infatti abrogato i citati regimi fiscali agevolati mediante l’articolo 1, comma 85, lettere b) e c).

 - art.10-bis: (Aliquota contributiva e di computo del trattamento pensionistico per alcuni iscritti alla Gestione separata INPS) L'articolo 10-bis - inserito dalla Camera - riduce, per il triennio 2015-2017, la misura dell'aliquota contributiva pensionistica per alcuni iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS e della corrispondente aliquota di computo del trattamento pensionistico (rimane al 27% per poi salire gradualmente). La riduzione concerne i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA e che non siano né pensionati né iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

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